Ricihiesta a Governo:modificare Cod. comunicazioni e decreti attuativi legge 36
Egr. Presidente del Consiglio on. Romano Prodi
Gent. Ministro della Salute on. Livia Turco
Egr. Ministro dell’Ambiente on. Alfonso Pecoraro Scanio.
p.c.:
Egr. Presidente della Regione Lazio on. Piero Marrazzo
Egr. Sindaco del Comune di Roma on. Walter Veltroni.
Oggetto: Richiesta di modifiche alla legislazione attuale sulla regolamentazione delle procedure di autorizzazione
all’installazione, all’esercizio e al controllo delle sorgenti elettromagnetiche artificiali e sui limiti di esposizione della popolazione ai campi magnetici, elettrici ed elettromagnetici.
Egregio Presidente del Consiglio, Egregi Ministri,
premesso
che il Coordinamento dei Comitati di Roma Nord:
– è una associazione legalmente costituita, senza scopi di lucro, che da anni si occupa delle problematiche in Oggetto;
– in questi ultimi anni ha partecipato al processo propositivo di normative volte alla regolamentazione dell’installazione, dell’esercizio e del controllo delle sorgenti artificiali di campi elettromagnetici in bassa ed in alta frequenza come, ad esempio, la delibera di Consiglio comunale n. 211/00 del Comune di Roma, le proposte di disegno di legge quadro nazionale e la legge regionale recentemente approvata dalla Giunta della Regione Lazio ed in attesa di essere discussa in Consiglio regionale;
considerato
– che il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259, recante il Codice delle Comunicazioni Elettroniche, con le disposizioni di cui agli Artt. dal n. 86 al n. 94, ha eccessivamente facilitato e ridotto le procedure volte all’installazione, all’esercizio e al controllo degli impianti radiotrasmittenti delle reti della telefonia mobile, portando ad una crescente ed indiscriminata proliferazione di sorgenti di campi elettromagnetici in alta frequenza, abrogando norme sancite dalla Costituzione italiana e di garanzia del diritto alla salute, di salvaguardia dell’ambiente (rif. Art. 218, comma 3, lettera q, abrogante la Legge 1 luglio 1997 n. 189 e, in particolare, l’Art. 2-bis di questa) e definendo norme limitanti il diritto alla proprietà privata (rif. Art. 91, commi 1, 2, 4, 5 e 6), anch’esso garantito dalla nostra Costituzione;
– che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati alle frequenze comprese fra 100 KHz e 300 GHz” (GU n. 199 del 28-8-2003) ha di fatto abolito, in contrasto con l’oggetto del DPCM medesimo e della Legge 22 febbraio 2001 n. 36, il concetto di obiettivo di qualità in materia di definizione del livello di esposizione al campo elettromagnetico a radiofrequenza e a microonde (rif. Art. 4, comma 1, Allegato B, Tabella 3) e consente di installare quegli impianti anche in pertinenze tipicamente residenziali come i lastrici solari (rif. Art. 3, comma 2);
– che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 2003, “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti” (GU n. 200 del 29-8-2003) ha definito valori numerici del limite di esposizione, del valore di attenzione e dell’obiettivo di qualità per il campo magnetico (induzione magnetica) alla frequenza di rete che non hanno alcuna valenza scientifica e che risultano essere, rispettivamente, 250 volte, 25 volte e oltre 7 volte più elevati (rif. Artt. 3 e 4) del valore di campo magnetico (0.4 microTesla) oltre il quale si ha un rischio doppio di contrarre la leucemia infantile [1, 2];
– che il suddetto DPCM ha fissato valori numerici del limite di esposizione al campo magnetico (induzione magnetica) generato da dispositivi funzionanti alla frequenza di rete comprese fra 0 Hz e 100 KHz, non riconducibili alle linee di trasmissione, che è 250 volte superiore al valore di campo magnetico (0.4 microTesla) oltre il quale si ha un rischio doppio di contrarre la leucemia infantile (rif. Art. 1, comma 3);
il Coordinamento dei Comitati di Roma Nord
chiede alle SS. VV. illustrissime di modificare il Decreto Legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e i due DPCM 8 luglio 2003 al fine di ristabilire le garanzie di tutela della salute, dell’ambiente e del diritto alla proprietà privata che le norme qui richiamate hanno fortemente leso.
Restando in attesa di una Vs. cortese e pronta risposta inviamo i nostri più distinti saluti.
p. Coordinamento dei Comitati di Roma Nord
ing. Raffaele Capone (presidente)
[1] Ahlbom A., Day N., Feichtyng M., Roman E., Skinner J., Dokerty J., Linet M., McBride M., Michaelis J., Olsen J. H., Tynes T., P. K. Verkasalo, “A Pooled Analysis of magnetic fields and childhood leukaemia”, British Journal of Cancer, September 2000, 83 (5); 692-698.
[2] International Agency for Research on Cancer (IARC, an Agency of World Health Organisation), Press Release n° 136, 27 June 2001.