In Italia, in materia di disposizioni di sicurezza e di salute relative all’esposizione ai campi elettromagnetici il quadro normativo cui fare riferimento è il seguente:
A) Legge 22 Febbraio 2001 n. 36 [1]
“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici,magnetici ed elettromagnetici”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001
B) Decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 257 [2]
“Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 9 dell’11 gennaio 2008
C) Direttiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013[3]
“Sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea n. L179/1 del 29 giugno 2013
Appendice
A) Legge 22 febbraio 2001, n. 36
“Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2001
Legge 22 febbraio 2001, n. 36
Art 1.
(Finalita’ della legge)
La presente legge ha lo scopo di dettare i principi fondamentali diretti a:
a) assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ai sensi e nel rispetto dell’articolo 32 della Costituzione;
b) promuovere la ricerca scientifica per la valutazione degli effetti a lungo termine e attivare misure di cautela da adottare in applicazione del principio di precauzione di cui all’articolo 174, paragrafo 2, del trattato istitutivo dell’Unione Europea;
c) assicurare la tutela dell’ambiente e del paesaggio e promuovere l’innovazione tecnologica e le azioni di risanamento volte a minimizzare l’intensita’ e gli effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici secondo le migliori tecnologie disponibili.
Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita’ della presente legge nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
Art. 2.
(Ambito di applicazione)
La presente legge ha per oggetto gli impianti, i sistemi e le apparecchiature per usi civili, militari e delle forze di polizia, che possano comportare l’esposizione dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici con frequenze comprese tra 0 Hz e 300 GHz. In particolare, la presente legge si applica agli elettrodotti ed agli impianti radioelettrici compresi gli impianti per telefonia mobile, i radar e gli impianti per radiodiffusione.
Le disposizioni della presente legge non si applicano nei casi di esposizione intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici. Agli apparecchi ed ai dispositivi di uso domestico, individuale e lavorativo si applicano esclusivamente le disposizioni di cui agli articoli 10 e 12 della presente legge.
Nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia le norme della presente legge sono applicate tenendo conto delle particolari esigenze al servizio espletato, individuate con il decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a).
Restano ferme le competenze in materia di sicurezza e salute dei lavoratori attribuite dalle disposizioni vigenti ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per le Forze di polizia; i predetti servizi sono competenti altresi’ per le aree riservate od operative e per quelle che presentano analoghe esigenze individuate con il decreto di cui al comma 3.
Art. 3.
(Definizioni)
Ai fini dell’applicazione della presente legge si assumono le seguenti definizioni:
a) esposizione: è la condizione di una persona soggetta a campi elettrici, magnetici, elettromagnetici, o a correnti di contatto, di origine artificiale;
b) limite di esposizione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, definito ai fini della tutela della salute da effetti acuti, che non deve essere superato in alcuna condizione di esposizione della popolazione e dei lavoratori per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a);
c) valore di attenzione: è il valore di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, considerato come valore di immissione, che non deve essere, superato negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi adibiti a permanenze prolungate per le finalita’ di cui all’articolo 1, comma 1, lettere b) e c). Esso costituisce misura di cautela ai fini della protezione da possibili effetti a lungo termine e deve essere raggiunto nei tempi e nei modi previsti dalla legge;
d) obiettivi di qualita’ sono:
1) i criteri localizzativi, gli standard urbanistici, le prescrizioni e le incentivazioni per l’utilizzo delle migliori tecnologie disponibili, indicati dalle leggi regionali secondo le competenze definite dall’articolo 8;
2) i valori di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, definiti dallo Stato secondo le previsioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), ai fini della progressiva miticizzazione dell’esposizione ai campi medesimi;
e) elettrodotto: è ]’insieme delle linee elettriche, delle sottostazioni e delle cabine di trasformazione;
f) esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici: è ogni tipo di esposizione dei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attivita’ lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
g) esposizione della popolazione: è ogni tipo di esposizione ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. ad eccezione dell’esposizione di cui alla lettera f) e di quella intenzionale per scopi diagnostici o terapeutici;
h) stazioni e sistemi o impianti radioelettrici: sono uno o piu’ trasmettitori, nonche’ ricevitori, o un insieme di trasmettitori e ricevitori, ivi comprese le apparecchiature accessorie, necessari in una data postazione ad assicurare un servizio di radiodiffusione, radiocomunicazione o radioastronomia;
i) impianto per telefonia mobile: è la stazione radio di terra del servizio di telefonia mobile, destinata al collegamento radio dei terminali mobili con la rete del servizio di telefonia mobile;
l) impianto fisso per radiodiffusione: è la stazione di terra per il servizio di radiodiffusione televisiva o radiofonica.
Art. 4.
(Funzioni dello Stato)
Lo Stato esercita le funzioni relative:
a) alla determinazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’, in quanto valori di campo come definiti dall’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di’ normative omogenee in relazione alle finalita’ di cui all’articolo 1;
b) alla promozione di attivita’ di ricerca e di sperimentazione tecnico-scientifica, nonche’ al coordinamento dell’attivita’ di raccolta, di elaborazione e di diffusione dei dati, informando annualmente il Parlamento su tale attivita’, in particolare il Ministro della sanita’ promuove, avvalendosi di istituzioni pubbliche e private senza fini di lucro, aventi comprovata esperienza nel campo scientifico, un programma pluriennale di ricerca epidemilogica e di cancerogenesi sperimentale, al fine di approfondire i rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici a bassa e alta frequenza;
c) all’istituzione del catasto nazionale delle sorgenti fisse e mobili dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate, al fine di rilevare i livelli di campo presenti nell’ambiente;
d) alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, con particolare riferimento alle priorita’ di intervento, ai tempi di attuazione ed alle modalita’ di coordinamento delle attivita’ riguardanti piu’ regioni nonche’ alle migliori tecnologie disponibili per quanto attiene alle implicazioni di carattere economico ed impiantistico;
e) all’individuazione delle tecniche di misurazione e di rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico;
f) alla realizzazione di accordi di programma con i gestori di elettrodotti ovvero con i proprietari degli stessi o delle reti di trasmissione o con coloro che ne abbiamo comunque la disponibilita’ nonche’ con gli esercenti di impianti per emittenza radiotelevisiva e telefonia mobile, al fine di promuovere tecnologie e tecniche di costruzione degli impianti che consentano di minimizzare le emissioni nell’ambiente e di tutelare il paesaggio;
g) alla definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
h) alla determinazione dei parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti; all’interno di tali fasce di rispetto non è consentita alcuna destinazione di edifici ad uso residenziale, scolastico, sanitario ovvero ad uso che comporti una permanenza non inferiore a quattro ore.
I limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualita’, le tecniche di misurazione e rilevamento dell’inquinamento elettromagnetico e i parametri per la previsione di fasce di rispetto per gli elettrodotti, di cui al comma 1, lettere a), e) e h), sono stabiliti, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) per la popolazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanita’, sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 29 agosto 1997, n. 281, di seguito denominata “Conferenza unificata”;
b) per i lavoratori e le lavoratrici, ferme restando le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanita’, sentiti i Ministri dell’ambiente e del lavoro e della previdenza sociale, il Comitato di cui all’articolo 6 e le competenti Commissioni parlamentari, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto disciplina, altresi’, il regime di sorveglianza medica sulle lavoratrici e sui lavoratori professionalmente esposti.
Qualora entro il termine previsto dal comma 2 non siano state raggiunte le intese in sede di Conferenza unificata, il Presidente del Consiglio dei ministri entro i trenta giorni successivi adotta i decreti di cui al comma 2, lettere a) e b).
Alla determinazione dei criteri di elaborazione dei piani di risanamento, ai sensi del comma 1, lettera d), si provvede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’ambiente, sentiti il Comitato di cui all’articolo 6 e la Conferenza unificata.
Le regioni adeguano la propria legislazione ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e, limitatamente alla definizione di’ cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), agli obiettivi di qualita’ previsti dai decreti di cui al comma 2 del presente articolo.
Per le finalita’ di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per le attivita’ di cui al comma 1, lettera b), di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001 per le attivita’ di cui al comma 1, lettera c), e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 per la realizzazione degli accordi di programma di cui al comma 1, lettera f), nonche’ per gli ulteriori accordi di programma di cui agli articoli 12 e 13.
Art. 5.
(Misure di tutela dell’ambiente e del paesaggio. Procedimento di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio di elettrodotti)
Al fine di tutelare l’ambiente e il paesaggio, con apposito regolamento adottato, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell’articolo 29, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 31 marzo 1999, n. 112, su proposta dei Ministri dei lavori pubblici e per i beni e le attivita’ culturali, previo parere del Comitato di cui all’articolo 6 e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono adottate misure specifiche relative alle caratteristiche tecniche degli impianti e alla localizzazione dei tracciati per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti e di impianti per telefonia mobile e radiodiffusione. Con lo stesso regolamento vengono indicate le particolari misure atte ad evitare danni ai valori ambientali e paesaggistici e possono essere adottate ulteriori misure specifiche per la progettazione, la costruzione e la modifica di elettrodotti nelle aree soggette a vincoli imposti da leggi statali o regionali, nonche’ da strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, a tutela degli interessi storici, artistici, architettonici, archeologici, paesaggistici e ambientali, fermo restando quanto disposto dal testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e fermo restando il rispetto dei predetti vincoli e strumenti di pianificazione.
Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 sono adottate misure di contenimento del rischio elettrico degli impianti di cui allo stesso comma 1, ed in particolare del rischio di elettrolocuzione e di collisione dell’avifauna.
Con il medesimo regolamento di cui al comma 1 è definita una nuova disciplina dei procedimenti di autorizzazione alla costruzione e all’esercizio degli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, in modo da assicurare il rispetto dei principi della presente legge, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Tale disciplina si conforma inoltre ai seguenti criteri e principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
b) individuazione delle tipologie di’ infrastrutture a minore impatto ambientale, paesaggistico e sulla salute dei cittadini;
c) concertazione con le regioni e gli enti locali interessati nell’ambito dei procedimenti amministrativi di definizione dei tracciati;
d) individuazione delle responsabilita’ e delle procedure di verifica e controllo;
e) riordino delle procedure relative alle servitu’ di elettrodotto e ai relativi indennizzi;
f) valutazione preventiva dei campi elettromagnetici preesistenti.
Le norme, anche di legge, che disciplinano i procedimenti indicati al comma 3, individuate dal regolamento di cui al medesimo comma, sono abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamento medesimo.
Art. 6.
(Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico)
E’ istituito il Comitato interministeriale per la prevenzione e la riduzione dell’inquinamento elettromagnetico, di seguito denominato “Comitato”.
Il Comitato è presieduto dal Ministro dell’ambiente o dal Sottosegretario all’ambiente delegato, ed è composto altresi’ dai Ministri, o dai Sottosegretari delegati, della sanita’, dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica, dei lavoro e della previdenza sociale, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dei lavori pubblici, dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per i beni e le attivita’ culturali, dei trasporti e della navigazione, delle comunicazioni, della difesa e dell’interno.
E Comitato svolge le attivita’ di’ cui agli articoli 4, comma 1, lettere b) ed f), 12, comma 2, e 13.
Il Comitato esprime i pareri di cui agli articoli 4, comma 2, lettere a) e b), 4, comma 4, 5, comma 1, e 12, comma 1.
Il Comitato svolge funzioni di monitoraggio sugli adempimenti previsti dalla presente legge e predispone una relazione annuale al Parlamento sulla sua attuazione.
Il Comitato si avvale del contributo, che viene reso a titolo gratuito, di enti, agenzie, istituti ed organismi, aventi natura pubblica e competenze specifiche nelle diverse materie di interesse della presente legge.
Per l’istituzione e il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa massima di lire 1.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 7.
(Catasto nazionale)
Il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), è costituito, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dal Ministro dell’ambiente, sentiti il Ministro della sanita’ ed il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, nell’ambito del sistema informativo e di monitoraggio di cui all’articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 4 giugno 1997, n. 335. Il catasto nazionale opera in coordinamento con i catasti regionali di cui all’articolo 8, comma 1, lettera d). Le modalita’ di inserimento dei dati sono definite dal Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro delle comunicazioni, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni, con il Ministro dei lavori pubblici e con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli elettrodotti, con il Ministro dei trasporti e della navigazione, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi agli impianti di trasporto, e con i Ministri della difesa e dell’interno, per quanto riguarda l’inserimento dei dati relativi a sorgenti fisse connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature per usi militari e delle forze di polizia.
Art. 8.
(Competenze delle regioni, delle province e dei comuni)
Sono di competenza delle regioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualita’ nonche’ dei criteri e delle modalita’ fissati dallo Stato, fatte salve le competenze dello Stato e delle autorita’ indipendenti:
a) l’esercizio delle funzioni relative all’individuazione dei siti di trasmissione e degli impianti per telefonia mobile, degli impianti radioelettrici e degli impianti per radiodiffusione, ai sensi della legge 31 luglio 1997, n. 249, e nel rispetto del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), e dei principi stabiliti dal regolamento di cui all’articolo 5;
b) la definizione dei tracciati degli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, con la previsione di fasce di rispetto secondo i parametri fissati ai sensi dell’articolo 4 e dell’obbligo di segnalarle;
c) le modalita’ per il rilascio delle autorizzazioni alla installazione degli impianti di cui al presente articolo, in conformita’ a criteri di semplificazione amministrativa, tenendo conto dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici preesistenti;
d) la realizzazione e la gestione, in coordinamento con il catasto nazionale di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), di un catasto delle sorgenti fisse dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di rilevare i livelli dei campi stessi nel territorio regionale, con riferimento alle condizioni di’ esposizione della popolazione;
e) l’individuazione degli strumenti e delle azioni per il raggiungimento degli obiettivi di qualita’ di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), numero 1);
f) il concorso all’approfondimento delle conoscenze scientifiche relative agli effetti per la salute, in particolare quelli a lungo termine, derivanti dall’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Nell’esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettere a) e c), le regioni si attengono ai principi relativi alla tutela della salute pubblica, alla compatibilita’ ambientale ed alle esigenze di tutela dell’ambiente e del paesaggio.
In caso di inadempienza delle regioni, si applica l’articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Le regioni, nelle materie di cui al comma 1, definiscono le competenze che spettano alle province ed ai comuni, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 31 luglio 1997, n. 249.
Le attivita’ di cui al comma 1, riguardanti aree interessate da installazioni militari o appartenenti ad altri organi dello Stato con funzioni attinenti all’ordine e alla sicurezza pubblica sono definite mediante specifici accordi dai comitati misti paritetici di cui all’articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898, e successive modificazioni.
I comuni possono adottare un regolamento per assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e minimizzare l’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.
Art. 9.
(Piani di risanamento)
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), la regione adotta, su proposta dei soggetti gestori e sentiti i comuni interessati, un piano di risanamento al fine di adeguare, in modo graduale, e comunque entro il termine di ventiquattro mesi, gli impianti radioelettrici gia’ esistenti ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione ed agli obiettivi di qualita’ stabiliti secondo le norme della presente legge. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento è adottato dalle regioni, sentiti i comuni e gli enti interessati, entro i successivi tre mesi. Il piano, la cui realizzazione è controllata dalle regioni, puo’ prevedere anche la delocalizzazione degli impianti di radiodiffusione in siti conformi alla pianificazione in materia, e degli impianti di diversa tipologia in siti idonei. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei titolari degli impianti.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 4, i gestori degli elettrodotti presentano una proposta di piano di risanamento, al fine di assicurare la tutela della salute e dell’ambiente. I proprietari di porzioni della rete di trasmissione nazionale o coloro che comunque ne abbiano la disponibilita’ sono tenuti a fornire tempestivamente al gestore della rete di trasmissione nazionale, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), le proposte degli interventi di risanamento delle linee di competenza, nonche’ tutte le informazioni necessarie ai fini della presentazione della proposta di piano di risanamento. Il piano deve prevedere i progetti che si intendono attuare allo scopo di rispettare i limiti di esposizione e i valori di attenzione, nonchè di raggiungere gli obiettivi di qualita’ stabiliti dal decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a). Esso deve indicare il programma cronologico di attuazione, adeguandosi alle priorita’ stabilite dal citato decreto, considerando comunque come prioritarie le situazioni sottoposte a piu’ elevati livelli di inquinamento elettromagnetico, in prossimita’ di destinazioni residenziali, scolastiche, sanitarie, o comunque di edifici adibiti a permanenze non inferiori a quattro ore, con particolare riferimento alla tutela della popolazione infantile. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento di cui al primo periodo del comma 3 è proposto dalla regione entro i successivi tre mesi.
Per gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata al Ministero dell’ambiente. Il piano è approvato, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, dal Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e dei lavori pubblici, sentiti il Ministro della sanita’ e le regioni ed i comuni interessati. Per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV, la proposta di piano di risanamento è presentata alla regione, che approva il piano, con eventuali modifiche, integrazioni e prescrizioni, entro sessanta giorni, sentiti i comuni interessati. Trascorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), in caso di inerzia o inadempienza dei gestori, il piano di risanamento per gli elettrodotti con tensione non superiore a 150 kV è adottato dalla regione, nei termini di cui al terzo periodo del presente comma.
Il risanamento degli elettrodotti deve essere completato entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro il 31 dicembre 2004 ed entro il 31 dicembre 2008, deve essere comunque completato il risanamento degli elettrodotti che non risultano conformi, rispettivamente, ai limiti di cui all’articolo 4 ed alle condizioni di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 104 del 6 maggio 1992, al fine dell’adeguamento ai limiti di esposizione, ai valori di attenzione e agli obiettivi di qualita’ stabiliti ai sensi dell’articolo 4, comma 2, lettera a), della presente legge. Il risanamento è effettuato con onere a carico dei proprietari degli elettrodotti, come definiti ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79. L’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas, ai sensi dell’articolo 2, comma 12, della legge 14 novembre 1995, n. 481, determina, entro sessanta giorni dall’approvazione del piano di risanamento, la valutazione dei costi strettamente connessi all’attuazione degli interventi di risanamento nonche’ i criteri, le modalita’ e le condizioni per il loro eventuale recupero.
Ai fini della concessione di contributi alle regioni per l’elaborazione dei piani di risanamento, la realizzazione dei catasti regionali e l’esercizio delle attivita’ di controllo e di monitoraggio, è autorizzata la spesa massima di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001. Le somme derivanti dall’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 15, versate all’entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate nella misura del 100 per cento, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad apposite unita’ previsionali di base dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente; tali somme sono destinate, sulla base di criteri determinati dalla Conferenza unificata, alla concessione di contributi alle regioni, ad integrazione delle risorse ad esse assegnate ai sensi del primo periodo del presente comma, ai fini dell’elaborazione dei piani di risanamento, della realizzazione dei catasti regionali e dell’esercizio delle attivita’ di controllo e di monitoraggio.
Il mancato risanamento degli elettrodotti, delle stazioni e dei sistemi radioelettrici, degli impianti per telefonia mobile e degli impianti per radiodiffusione, secondo le prescrizioni del piano, dovuto ad inerzia o inadempienza dei proprietari degli elettrodotti o di coloro che ne abbiano comunque la disponibilita’, fermo restando quanto previsto dall’articolo 15, comporta il mancato riconoscimento da parte del gestore della rete di trasmissione nazionale del canone di utilizzo relativo alla linea non risanata e la disattivazione dei suddetti impianti per un periodo fino a sei mesi, garantendo comunque i diritti degli utenti all’erogazione del servizio di pubblica utilita’. La disattivazione è disposta:
a) con provvedimento del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, sentiti il Ministro della sanita’ e del lavoro e della previdenza sociale nonche’ le regioni interessate, per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione superiore a 150 kV;
b) con provvedimento del presidente della giunta regionale per quanto riguarda gli elettrodotti con tensione inferiore a 150 kV ed i sistemi radioelettrici, con esclusione degli impianti per telefonia mobile e per radiodiffusione e degli impianti per telefonia fissa nonche’ delle stazioni radioelettriche per trasmissione di dati, la cui disattivazione è disposta con provvedimento del Ministro delle comunicazioni che assicura l’uniforme applicazione della disciplina sul territorio nazionale.
Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su ciascuna struttura di cui alle lettere e), h) ed l) del comma 1 dell’articolo 3 deve essere applicata una etichetta informativa ben visibile, riportante la tensione prodotta, i valori di esposizione rintracciabili nella documentazione autorizzativa, i limiti di esposizione ed i valori di attenzione prescritti dalle leggi nazionali e regionali e le distanze di rispetto.
Art. 10.
(Educazione ambientale)
Il Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri della sanita’, dell’universita’ e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione, promuove lo svolgimento di campagne di informazione e di educazione ambientale ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni annue a decorrere dall’anno 2001.
Art. 11.
(Partecipazione al procedimento amministrativo)
Ai procedimenti di definizione dei tracciati degli elettrodotti, di cui agli articoli 4 e 8, nonche’ ai procedimenti di adozione e approvazione dei piani di risanamento di cui all’articolo 9, comma 2, si applicano le disposizioni di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulla partecipazione al procedimento amministrativo.
Art. 12.
(Apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo)
Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro della sanita’, previo parere del Comitato e sentite le competenti Commissioni parlamentari, sono stabilite, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, tenendo conto anche degli orientamenti e degli atti dell’Unione europea in materia di inquinamento elettromagnetico, tutela dei consumatori e istruzioni per l’uso dei prodotti, le informazioni che i fabbricanti di apparecchi e dispositivi, in particolare di uso domestico, individuale o lavorativo, generanti campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, sono tenuti a fornire agli utenti, ai lavoratori e alle lavoratrici, mediante apposite etichettature o schede informative. Le informazioni devono riguardare, in particolare, i livelli di esposizione prodotti dall’apparecchio o dal dispositivo, la distanza di utilizzo consigliata per ridurre l’esposizione al campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico e le principali prescrizioni di sicurezza. Con lo stesso decreto sono individuate le tipologie di apparecchi e dispositivi per i quali non vi è emissione di campo elettrico, magnetico ed elettromagnetico, o per i quali tali emissioni sono da ritenersi cosi basse da non richiedere alcuna precauzione.
Il Comitato promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con le imprese produttrici di apparecchiature di uso domestico, individuale o lavorativo, che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 13.
(Accordi di programma per i servizi di trasporto pubblico)
Il Ministro dell’ambiente, su proposta del Comitato, promuove la realizzazione di intese ed accordi di programma con i gestori di servizi di trasporto pubblico che producono campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, al fine di favorire e sviluppare tecnologie che consentano di minimizzare le emissioni.
Art. 14.
(Controlli)
Le amministrazioni provinciali e comunali, al fine di esercitare le funzioni di controllo e di vigilanza sanitaria e ambientale per l’attuazione della presente legge, utilizzano le strutture delle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente, di cui al decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61. Restano ferme le competenze in materia di vigilanza nei luoghi di lavoro attribuite dalle disposizioni vigenti.
Nelle regioni in cui le Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente non sono ancora operanti, ai fini di cui al comma 1, le amministrazioni provinciali e comunali si avvalgono del supporto tecnico dell’Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, dei presidi multizonali di prevenzione (PMP), dell’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro (ISPESL) e degli ispettori territoriali del Ministero delle comunicazioni, nel rispetto delle specifiche competenze attribuite dalle disposizioni vigenti.
Il controllo all’interno degli impianti fissi o mobili destinati alle attivita’ istituzionali delle Forze armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco è disciplinato dalla specifica normativa di settore. Resta fermo in particolare, quanto previsto per le forze armate e di polizia dagli articoli 1, comma 2, e 23, comma 4, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.
Il personale incaricato dei controlli, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza e di controllo, puo’ accedere agli impianti che costituiscono fonte di emissioni elettromagnetiche e richiedere, in conformita’ alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, i dati, le informazioni e i documenti necessari per l’espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento dell’ente di appartenenza.
Art. 15.
(Sanzioni)
Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente o di un impianto che genera campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici superi i limiti di esposizione ed i valori di attenzione di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri previsti dall’articolo 4, comma 2, e ai decreti previsti dall’articolo 16 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 600 milioni. La predetta sanzione si applica anche nei confronti di chi ha in corso di attuazione piani di risanamento, qualora non rispetti i limiti ed i tempi ivi previsti.
Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle misure di tutela di cui all’articolo 5, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 2 milioni a lire 200 milioni. In caso di recidiva la sanzione è raddoppiata.
Salvo che il fatto costituisca reato, le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate dalle autorita’ competenti, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita’ abilitate ai controlli ai sensi dell’articolo 14. Le autorita’ competenti all’irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono individuate dai decreti di cui all’articolo 4, comma 2.
In caso di inosservanza delle prescrizioni previste, ai fini della tutela dell’ambiente e della salute, dall’autorizzazione, dalla concessione o dalla licenza per l’installazione e l’esercizio degli impianti disciplinati dalla presente legge, si applica la sanzione della sospensione degli atti autorizzatori suddetti, da due a quattro mesi. In caso di nuova infrazione l’atto autorizzatorio è revocato.
La sanzione di cui al comma 4 è applicata dall’autorita’ competente in base alle vigenti disposizioni a rilasciare l’atto autorizzatorio, sulla base degli accertamenti effettuati dalle autorita’ abilitate ai controlli.
L’inosservanza del decreto di cui all’articolo 12, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma compresa fra lire 2 milioni e lire 600 milioni.
In riferimento alle sanzioni previste nel presente articolo non è ammesso il pagamento in misura ridotta di cui all’articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.
Art. 16.
(Regime transitorio)
Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 4, comma 2, lettera a), si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 1992, pubblicato nellaGazzetta Ufficialen. 104 del 6 maggio 1992, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 settembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 232 del 4 ottobre 1995, nonche’ le disposizioni del decreto del Ministro dell’ambiente 10 settembre 1998, n. 381.
Art. 17.
(Copertura finanziaria)
All’onere derivante dall’attuazione della presente legge, pari a lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 si provvede:
a) quanto a lire 7.000 milioni a decorrere dall’anno 2001, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di parte corrente “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente;
b) quanto a lire 13.000 milioni per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell’ambito dell’unita’ previsionale di base di conto capitale “Fondo speciale” dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l’anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero dell’ambiente.
Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
B) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n.257
Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici).
Gazzetta Ufficiale dell’11 gennaio 2008, n. 9
DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n.257
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante «Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunita’ europee – Legge comunitaria 2005», ed in particolare l’articolo 1 e l’Allegato B;
Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);
Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, attuazione della direttiva 89/391/CEE, della direttiva 89/654/CEE, della direttiva 89/655/CEE, della direttiva 89/656/CEE, della direttiva 90/269/CEE, della direttiva 90/270/CEE, della direttiva 90/394/CEE, della direttiva 90/679/CEE, della direttiva 93/88/CEE, della direttiva 95/63/CE, della direttiva 97/42/CE, della direttiva 98/24/CE, della direttiva 99/38/CE, della direttiva 2001/45/CE e della direttiva 99/92/CE, della direttiva 2003/10/CE e della direttiva 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro e successive modificazioni;
Vista la legge 22 febbraio 2001, n. 36, recante legge quadro sulla protezione delle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 27 luglio 2007;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, reso nella seduta del 20 settembre 2007;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 novembre 2007;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, della salute, dello sviluppo economico, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, degli affari regionali e le autonomie locali e per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
Sostituzione del titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
Il titolo del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, di seguito denominato: «decreto legislativo
626 del 1994», e’ sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.».
Art. 2.
Modifica della rubrica del titolo V- bis e inserimento del titolo V-ter nel decreto legislativo n. 626 del 1994
La rubrica del titolo V-bis e’ sostituita dalla seguente: «Protezione da agenti fisici: rumore».
Dopo il titolo V-bis del decreto legislativo n. 626 del 1994, e’ inserito il seguente:
«”Titolo V-ter
PROTEZIONE DA AGENTI FISICI: CAMPI ELETTROMAGNETICI
Capo I
Disposizioni generali
Art. 49-terdecies
Campo di applicazione
Il presente titolo determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz), come definiti dall’articolo quaterdecies, durante il lavoro. Le disposizioni riguardano la protezione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, nonche’ da correnti di contatto.
Il presente titolo non disciplina la protezione da eventuali effetti a lungo termine e non riguarda i rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione.
Art. 49-quaterdecies
Definizioni
Agli effetti delle disposizioni del presente titolo si intendono per:
a) «campi elettromagnetici»: campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari a 300 GHz;
b) «valori limite di esposizione»: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su considerazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi per la salute conosciuti;
c) «valori di azione»: l’entita’ dei parametri direttamente misurabili, espressi in termini di intensita’ di campo elettrico (E), intensita’ di campo magnetico (H), induzione magnetica (B) e densita’ di potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o piu’ delle misure specificate nel presente titolo. Il rispetto di questi valori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposizione.
Art. 49-quindecies
Valori limite di esposizione e valori di azione
I valori limite di esposizione sono riportati nell’allegato VI-bis, lettera A, tabella 1.
I valori di azione sono riportati nell’allegato VI-bis, lettera B, tabella 2.
Capo II
Obblighi del datore di lavoro
Art. 49-sexiesdecies
Identificazione dell’esposizione e valutazioni dei rischi
Nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori. La valutazione, la misurazione e il calcolo devono essere effettuati in conformita’ alle norme europee standardizzate del Comitato europeo di normalizzazione elettrotecnica (CENELEC). Finche’ le citate norme non avranno contemplato tutte le pertinenti situazioni per quanto riguarda la valutazione, misurazione e calcolo dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida individuate od emanate dalla Commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e per l’igiene del lavoro, di cui all’articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, o, in alternativa, quelle del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), tenendo conto, se necessario, dei livelli di emissione indicati dai fabbricanti delle attrezzature in conformità alle specifiche direttive comunitarie di prodotto.
A seguito della valutazione dei livelli dei campi elettromagnetici effettuata in conformita’ al comma 1, qualora risulti che siano superati i valori di azione di cui all’articolo 49-quindecies, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, calcola se i valori limite di esposizione sono stati superati.
La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 non devono necessariamente essere effettuati in luoghi di lavoro accessibili al pubblico purche’ si sia gia’ proceduto ad una valutazione conformemente alle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz e risultino rispettate per i lavoratori le restrizioni previste dalla raccomandazione 1999/519/CE del Consiglio, del 12 luglio 1999, e siano esclusi rischi relativi alla sicurezza.
La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai commi 1 e 2 sono programmati ed effettuati, con cadenza almeno quinquennale, da personale competente nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione di cui all’articolo 8. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo del livello di esposizione costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio.
Nell’ambito della valutazione del rischio di cui all’articolo 4, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) il livello, lo spettro di frequenza, la durata e il tipo dell’esposizione;
b) i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all’articolo 49-quindecies;
c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio;
d) qualsiasi effetto indiretto quale:
1) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri dispositivi impiantati);
2) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici con induzione magnetica superiore a 3 mT;
3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
4) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche;
e) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
f) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni scientifiche;
g) sorgenti multiple di esposizione;
h) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse.
Il datore di lavoro nel documento di valutazione del rischio di cui all’articolo 4 deve precisare le misure adottate, previste dagli articoli 49-septiesdecies e 49-octiesdecies. Nel documento di valutazione del rischio il datore di lavoro puo’ includere una giustificazione, per la quale data la natura e l’entita’ dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non e’ stata necessaria una valutazione dei rischi piu’ dettagliata. La valutazione dei rischi viene aggiornata, con cadenza almeno quinquennale, e comunque ogni qualvolta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla superata, oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisione.
Art. 49-septiesdecies
Misure di prevenzione e protezione
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 3 il datore di lavoro, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita’ di misure per controllare il rischio alla fonte, elimina alla sorgente o riduce al minimo i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici.
A seguito della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-sexiesdecies, qualora risulti che i valori di azione di cui all’articolo 49-quindecies sono superati, il datore di lavoro, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 49-sexiesdecies, comma 2, dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, elabora ed applica un programma d’azione che comprenda misure tecniche e organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai valori limite di esposizione, tenendo conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici di intensita’ inferiore, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermature o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) degli appropriati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
e) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
f) della limitazione della durata e dell’intensita’ dell’esposizione;
g) della disponibilita’ di adeguati dispositivi di protezione individuale.
I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio di cui all’articolo 49-sexiesdecies possono essere esposti a campi elettromagnetici che superano i valori di azione devono essere indicati con un’apposita segnaletica. Tale obbligo non sussiste nel caso che dalla valutazione effettuata a norma dell’articolo 49-sexiesdecies, comma 2, il datore di lavoro dimostri che i valori limite di esposizione non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse e’ limitato, laddove cio’ sia tecnicamente possibile e sussista il rischio di un superamento dei valori limite di esposizione.
In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superiori ai valori limite di esposizione. Allorche’, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione del presente titolo i valori limite di esposizione risultino superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento.
A norma dell’articolo 4, comma 1, il datore di lavoro adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti particolarmente sensibili al rischio.
Art. 49-octiesdecies
Informazione e formazione dei lavoratori
Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 21 e 22, il datore di lavoro provvede affinche’ i lavoratori esposti a rischi derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-sexiesdecies con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) all’entita’ e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori di azione di cui all’articolo 49-quindecies, nonche’ ai potenziali rischi associati;
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuate a norma dell’articolo 49-sexiesdecies;
d) alle modalita’ per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa;
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione.
Art. 49-noviesdecies
Sorveglianza sanitaria
Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 16 e dall’articolo 17, e fermo restando il rispetto di quanto stabilito dall’articolo 49-septiesdecies, comma 4, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria i lavoratori per i quali e’ stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite di cui all’articolo 49-quindecies, comma 1.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con periodicita’ inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi di cui all’articolo 49-sexiesdecies.
Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un lavoratore l’esistenza di un danno alla salute il medico competente ne informa il datore di lavoro che procede ad effettuare una nuova valutazione del rischio a norma dell’articolo 49-sexiesdecies.
Art. 49-vicies
Cartelle sanitarie e di rischio
Il medico competente, per ciascuno dei lavoratori di cui all’articolo 49-noviesdecies, comma 1, provvede ad istituire e aggiornare una cartella sanitaria e di rischio, secondo quanto previsto dall’articolo 17, comma 1, lettera d). I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.».
Art. 3.
Sanzioni
All’articolo 89 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole «49-quinquies, commi 1 e 6;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, commi 1 e 6;»;
b) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «49-undecies, comma 3, secondo periodo;» sono inserite le seguenti: «49-sexiesdecies, comma 2, 49-septiesdecies, comma 2;»;
c) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «49, comma 1;» sono inserite le seguenti: «49-septiesdecies, commi 3 e 4;»;
All’articolo 92, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, dopo le parole: «17, comma 1, lettere b), d), h) e l);» sono inserite le seguenti: « 49-noviesdecies, comma 3, 49-vicies;».
Art. 4.
Clausola di cedevolezza
In relazione a quanto disposto dall’articolo 117, quinto comma, della Costituzione, e dall’articolo 16, comma 3, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, le disposizioni del presente decreto legislativo riguardanti ambiti di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano si applicano, nell’esercizio del potere sostituivo dello Stato e con carattere di cedevolezza, a decorrere dalla scadenza del termine stabilito per l’attuazione della direttiva oggetto del presente decreto legislativo, nelle regioni e nelle province autonome nelle quali non sia ancora stata adottata la normativa di attuazione regionale o provinciale e perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore di quest’ultima, fermi restando i principi fondamentali ai sensi dell’articolo 117, comma terzo, della Costituzione.
Art. 5.
Invarianza degli oneri
All’attuazione degli articoli dal 49-terdecies al 49-vicies del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come modificato dal presente decreto, le amministrazioni pubbliche provvedono nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 6.
Entrata in vigore
Le disposizioni di cui all’articolo 2 entrano in vigore il 30 aprile 2008. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara’ inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Allegato VI-bis
(previsto dall’art. 49-quindecies)
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE E VALORI DI AZIONE PER I CAMPI ELETTROMAGNETICI
Le seguenti grandezze fisiche sono utilizzate per descrivere l’esposizione ai campi elettromagnetici:
Corrente di contatto (I c). La corrente di contatto tra una persona e un oggetto e’ espressa in Ampere (A). Un conduttore che si trovi in un campo elettrico puo’ essere caricato dal campo.
Densita’ di corrente (J). E’ definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte. E’ espressa in Ampere per metro quadro (A/m^2).
Intensita’ di campo elettrico. E’ una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio. E’ espressa in Volt per metro (V/m).
Intensita’ di campo magnetico. E’ una grandezza vettoriale (H) che, assieme all’induzione magnetica, specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio. E’ espressa in Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica. E’ una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in movimento. E’ espressa in Tesla (T). Nello spazio libero e nei materiali biologici l’induzione magnetica e l’intensita’ del campo magnetico sono legate dall’equazione 1 A m^-1 = 4pgreco 10^-7 T.
Densita’ di potenza (S). Questa grandezza si impiega nel caso delle frequenze molto alte per le quali la profondita’ di penetrazione nel corpo e’ modesta. Si tratta della potenza radiante incidente perpendicolarmente a una superficie, divisa per l’area della superficie in questione ed e’ espressa in Watt per metro quadro (W/m^2).
Assorbimento specifico di energia (SA). Si definisce come l’energia assorbita per unita’ di massa di tessuto biologico e si esprime in Joule per chilogrammo (J/kg). Nella presente direttiva esso si impiega per limitare gli effetti non termici derivanti da esposizioni a microonde pulsate.
Tasso di assorbimento specifico di energia (SAR). Si tratta del valore mediato su tutto il corpo o su alcune parti di esso, del tasso di assorbimento di energia per unita’ di massa di tessuto corporeo ed e’ espresso in Watt per chilogrammo (W/kg). Il SAR a corpo intero e’ una misura ampiamente accettata per porre in rapporto gli effetti termici nocivi dell’esposizione a radiofrequenze (RF). Oltre al valore del SAR mediato su tutto il corpo, sono necessari anche valori locali del SAR per valutare e limitare la deposizione eccessiva di energia in parti piccole del corpo conseguenti a particolari condizioni di esposizione, quali ad esempio il caso di un individuo in contatto con la terra, esposto a RF dell’ordine di pochi MHz e di individui esposti nel campo vicino di un’antenna. Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l’induzione magnetica, la corrente di contatto, le intensita’ di campo elettrico e magnetico, e la densita’ di potenza.
VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE
Per specificare i valori limite di esposizione relativi ai campi elettromagnetici, a seconda della frequenza, sono utilizzate le seguenti grandezze fisiche:
* sono definiti valori limite di esposizione per la densita’ di corrente relativamente ai campi variabili nel tempo fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
* fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densita’ di corrente, in modo da prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
* fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell’intervallo di frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia alla densita’ di corrente che al SAR;
* fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densita’ di potenza al fine di prevenire l’eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimita’ della stessa.
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Per la lettura delle Tabelle 1 e 2 si rimanda alla pubblicazione sulla G.U.R.I.n. 9 del 11 gennaio 2008
C) DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 giugno 2013
sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE
Pubblicata sulla gazzetta Ufficiale della Unione Europea L179/1 del 29 giugno 2013
LAVORO – SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI – ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DAGLI AGENTI FISICI (CAMPI ELETTROMAGNETICI)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 153, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione europea, previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali, visto il parere del Comitato economico e sociale europeo, previa consultazione del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, considerando quanto segue:
(1) a norma del trattato, il Parlamento europeo e il Consiglio possono adottare, mediante direttive, disposizioni minime per promuovere miglioramenti, in particolare, dell’ambiente di lavoro, al fine di garantire un piu` elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. E’ necessario che tali direttive evitino di imporre vincoli amministrativi, finanziari e giuridici tali da ostacolare la creazione e lo sviluppo di piccole e medie imprese.
(2) L’articolo 31, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea sancisce che ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose.
(3) A seguito dell’entrata in vigore della direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle disposizioni minime di salute e di sicurezza relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE), i soggetti interessati, in particolare quelli del settore medico, hanno manifestato serie preoccupazioni sul potenziale impatto dell’attuazione di tale direttiva sull’utilizzazione di procedure mediche basate sulla diagnostica per immagini. Sono state inoltre espresse preoccupazioni in merito all’impatto della direttiva su talune attivita` industriali.
(4) La Commissione ha esaminato attentamente gli argomenti dei soggetti interessati e, dopo alcune consultazioni, ha deciso di riconsiderare in modo approfondito alcune disposizioni della direttiva 2004/40/CE, sulla base di nuove informazioni scientifiche fornite da esperti di fama internazionale.
(5) La direttiva 2004/40/CE e` stata modificata dalla direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l’effetto di posporre di quattro anni i termini per il recepimento della direttiva 2004/40/CE, e successivamente dalla direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, con l’effetto di posporre tali termini per il recepimento al 31 ottobre 2013. Cio` e` avvenuto al fine di consentire alla Commissione di presentare una nuova proposta e ai co-legislatori di adottare una nuova direttiva basata su dati piu` recenti e precisi.
(6) La direttiva 2004/40/CE dovrebbe essere abrogata e dovrebbero essere adottate misure piu` adeguate e proporzionate per la protezione dei lavoratori dai rischi collegati ai campi elettromagnetici. Tale direttiva non affrontava il problema degli effetti a lungo termine, compresi i possibili effetti cancerogeni dell’esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici che variano nel tempo, per i quali non si dispone attualmente di prove scientifiche concludenti in grado di stabilire una relazione causale. La presente direttiva mira a trattare tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici, non solo al fine di assicurare la salute e la sicurezza di ciascun lavoratore considerato individualmente, ma anche a creare per tutti i lavoratori nell’Unione una piattaforma minima di protezione, evitando nel contempo possibili distorsioni della concorrenza.
(7) La presente direttiva non affronta le ipotesi di effetti a lungo termine derivanti dall’esposizione a campi elettromagnetici, dal momento che non si dispone attualmente di prove scientifiche accertate dell’esistenza di una relazione causale. E’ tuttavia opportuno che, qualora tali prove scientifiche accertate emergano, la Commissione valuti gli strumenti piu` adeguati per affrontare tali effetti e, per mezzo della sua relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva, riferisca in merito al Parlamento europeo e al Consiglio. Nel fare cio`, la Commissione dovrebbe tener conto, in aggiunta al contributo appropriato ricevuto dagli Stati membri, dei piu` recenti studi disponibili e delle nuove conoscenze scientifiche derivanti dai dati in tale ambito.
(8) Dovrebbero essere stabilite prescrizioni minime, lasciando quindi agli Stati membri la facolta` di mantenere o di adottare disposizioni piu` favorevoli in materia di protezione dei lavoratori, in particolare fissando valori inferiori per i livelli di azione (LA) o i valori limite di esposizione (VLE) per i campi elettromagnetici. L’attuazione della presente direttiva non dovrebbe tuttavia giustificare un regresso rispetto alla situazione esistente in ciascuno Stato membro.
(9) E’ opportuno che un sistema di protezione contro i campi elettromagnetici si limiti a definire, senza entrare troppo nel dettaglio, gli obiettivi da raggiungere, i principi da rispettare e i valori fondamentali da utilizzare onde permettere agli Stati membri di applicare le prescrizioni minime in modo equivalente.
(10) Al fine di proteggere i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici e` necessario effettuare un’efficace ed efficiente valutazione dei rischi. Tale obbligo dovrebbe tuttavia essere proporzionale alla situazione esistente sul luogo di lavoro. E’ quindi opportuno definire un sistema di protezione in grado di raggruppare rischi diversi in un modo semplice, che contempli una graduazione, cosi` da risultare facilmente comprensibile. Di conseguenza, il riferimento a un certo numero di indicatori e di situazioni standard, da fornire tramite orientamenti pratici, puo` utilmente aiutare i datori di lavoro a rispettare i propri obblighi.
(11) Gli effetti indesiderati sul corpo umano dipendono dalla frequenza del campo elettromagnetico o della radiazione cui esso e` esposto. E’ quindi opportuno che i sistemi di limitazione dell’esposizione dipendano da modelli di frequenza e di esposizione, per proteggere adeguatamente i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici.
(12) La riduzione dell’esposizione ai campi elettromagnetici puo` essere realizzata in maniera piu` efficace attraverso l’applicazione di misure preventive fin dalla progettazione delle postazioni di lavoro, nonche` dando la priorita` al momento della scelta delle attrezzature, dei procedimenti e dei metodi di lavoro, alla riduzione dei rischi alla fonte. Disposizioni relative alle attrezzature e ai metodi di lavoro contribuiscono quindi alla protezione dei lavoratori che ne fanno uso. E’ tuttavia necessario evitare la duplicazione delle valutazioni, nel caso in cui le attrezzature di lavoro rispettino i requisiti del pertinente diritto dell’Unione sui prodotti, che stabilisce livelli piu` rigorosi di sicurezza rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva. Cio` consente in molti casi una semplificazione delle valutazioni.
(13) E’ opportuno che i datori di lavoro si adeguino ai progressi tecnici e alle conoscenze scientifiche per quanto riguarda i rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici, in vista del miglioramento della sicurezza e della protezione della salute dei lavoratori.
(14) Poiche` la presente direttiva e` una direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, quest’ultima si applica al settore dell’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici fatte salve disposizioni piu` rigorose e/o specifiche contenute nella presente direttiva.
(15) Le grandezze fisiche, i VLE e i LA di cui alla presente direttiva sono basati sulle raccomandazioni della Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti (ICNIRP) e dovrebbero essere considerati in conformita` dei concetti sviluppati dall’ICNIRP, salvo che la presente direttiva non disponga diversamente.
(16) Al fine di assicurare che la presente direttiva resti aggiornata, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per apportare modifiche puramente tecniche agli allegati della presente direttiva che riflettano l’adozione di regolamenti e direttive nel settore dell’armonizzazione tecnica e della standardizzazione e del progresso tecnico, delle modifiche delle piu` pertinenti norme o specifiche e delle nuove scoperte scientifiche concernenti i rischi derivanti dai campi elettromagnetici, e inoltre adeguare i LA. E’ di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell’elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.
(17) Qualora divenisse necessario apportare modifiche di natura puramente tecnica agli allegati, la Commissione dovrebbe operare in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro istituito dalla decisione del Consiglio del 22 luglio 2003.
(18) In casi eccezionali, qualora lo richiedano imperativi motivi d’urgenza, come possibili rischi imminenti per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla loro esposizione ai campi elettromagnetici, dovrebbe essere data la possibilita` di ricorrere alla procedura d’urgenza per gli atti delegati adottati dalla Commissione.
(19) Conformemente alla dichiarazione politica congiunta degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi del 28 settembre 2011, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o piu` documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
(20) Un sistema comprendente VLE e LA, ove applicabile, dovrebbe essere considerato come uno strumento volto a facilitare il raggiungimento di un alto livello di protezione contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici. Tuttavia, un siffatto sistema puo` entrare in conflitto con specifiche condizioni in talune attivita`, quali l’uso della tecnica della risonanza magnetica nel settore medico. E’ pertanto necessario tenere conto di tali condizioni particolari.
(21) Tenuto conto delle specificita` delle forze armate e per consentirne un funzionamento e un’interoperabilita` effettivi, anche in esercitazioni militari internazionali congiunte, e` opportuno che gli Stati membri siano in grado di attuare sistemi di protezione equivalenti o piu` specifici, ad esempio norme concordate a livello internazionale, come gli standard NATO, purche` si evitino effetti nocivi per la salute e rischi per la sicurezza.
(22) E’ opportuno che i datori di lavoro siano tenuti ad assicurare che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo. E’ tuttavia possibile che, in casi specifici e in circostanze debitamente giustificate, i VLE stabiliti nella presente direttiva siano superati solo in via temporanea. In tal caso i datori di lavoro dovrebbero prendere le misure necessarie per ripristinare quanto prima il rispetto dei VLE.
(23) Un sistema in grado di garantire un elevato livello di protezione dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici dovrebbe tenere debito conto degli specifici gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari ed evitare i problemi d’interferenza ovvero effetti sul funzionamento di dispositivi medici quali protesi metalliche, stimolatori cardiaci e defibrillatori, impianti cocleari e di altro tipo o dispositivi medici portati sul corpo. I problemi di interferenza, in particolare per quanto riguarda gli stimolatori cardiaci, possono verificarsi a livelli inferiori rispetto ai LA e dovrebbero pertanto essere oggetto di adeguate precauzioni e misure protettive,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
1. La presente direttiva, che e` la ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro.
2. L’ambito di applicazione della presente direttiva include tutti gli effetti biofisici diretti e gli effetti indiretti noti, provocati dai campi elettromagnetici.
3. I valori limite di esposizione (VLE) stabiliti nella presente direttiva riguardano soltanto le relazioni scientificamente accertate tra effetti biofisici diretti a breve termine ed esposizione ai campi elettromagnetici.
4. L’ambito di applicazione della presente direttiva non include le ipotesi di effetti a lungo termine.
La Commissione tiene sotto osservazione i piu` recenti sviluppi scientifici. Qualora emergano dati scientifici accertati in merito agli effetti a lungo termine ipotizzati, la Commissione valuta un’adeguata risposta politica, compresa, se del caso, la presentazione di una proposta legislativa che riguardi tali effetti. Mediante la relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva di cui all’articolo 15, la Commissione tiene informati il Parlamento europeo e il Consiglio in materia.
5. La presente direttiva non riguarda i rischi derivanti dal contatto con conduttori sotto tensione.
6. Fatte salve le disposizioni piu` rigorose o piu` specifiche contenute nella presente direttiva, la direttiva 89/391/CEE continua ad applicarsi integralmente all’intero settore di cui al paragrafo 1.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini della presente direttiva s’intende per:
a) “campi elettromagnetici”, campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;
b) “effetti biofisici diretti”, effetti provocati direttamente nel corpo umano dalla presenza di un campo elettromagnetico, tra cui:
i) effetti termici, quali il riscaldamento dei tessuti attraverso l’assorbimento di energia dai campi elettromagnetici nel tessuto;
ii) effetti non termici, quali la stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali. Questi effetti possono essere dannosi per la salute mentale e fisica dei lavoratori esposti. Inoltre la stimolazione degli organi sensoriali puo` comportare sintomi temporanei quali vertigini o fosfeni che possono generare disturbi temporanei o influenzare le capacita cognitive o altre funzioni cerebrali o muscolari e che pertanto possono influire negativamente sulla capacita di un lavoratore di lavorare in modo sicuro (rischi per la sicurezza); nonche`
iii) correnti attraverso gli arti;
c) “effetti indiretti”, effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico che possono divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute, quali:
i) interferenza con attrezzature e dispositivi medici elettronici (compresi stimolatori cardiaci e altri impianti o dispositivi medici portati sul corpo);
ii) rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici in campi magnetici statici;
iii) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori);
iv) incendi ed esplosioni dovuti all’accensione di materiali infiammabili provocata da scintille prodotte da campi indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; nonche`
v) correnti di contatto;
d) “valori limite di esposizione (VLE)”, valori stabiliti sulla base di considerazioni biofisiche e biologiche, in particolare gli effetti diretti acuti e a breve termine scientificamente accertati, ossia gli effetti termici e l’elettrostimolazione dei tessuti;
e) “VLE relativi agli effetti sanitari”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare;
f) “VLE relativi agli effetti sensoriali”, VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi temporanei delle percezioni sensoriali e a modifiche minori delle funzioni cerebrali;
g) “livelli di azione (LA)”, livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformita` ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nella presente direttiva.
Nell’allegato II si usa la seguente terminologia in materia di livelli di azione:
i) per i campi elettrici, per “LA inferiori” e “LA superiori” s’intendono i livelli connessi a misure specifiche di protezione o prevenzione stabilite nella presente direttiva, nonche`
ii) per i campi magnetici, per “LA inferiori” s’intendono i livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sensoriali e per “LA superiori” i livelli connessi ai VLE relativi agli effetti sanitari.
Articolo 3
Valori limite di esposizione e livelli di azione
1. Le grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici sono indicate nell’allegato I. I VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA sono riportati negli allegati II e III.
2. Gli Stati membri dispongono che il datore di lavoro assicuri che l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici sia limitata ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali di cui all’allegato II, per gli effetti non termici, e di cui all’allegato III, per gli effetti termici. Il rispetto dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali deve essere dimostrato ricorrendo alle pertinenti procedure di valutazione dell’esposizione di cui all’articolo 4. Qualora l’esposizione dei lavoratori ai campi elettromagnetici superi il VLE, il datore di lavoro adotta misure immediate in conformita` dell’articolo 5, paragrafo 8.
3. Ai fini della presente direttiva, ove sia dimostrato che i pertinenti LA di cui agli allegati II e III non sono superati, si considera che il datore di lavoro rispetta i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali. Qualora l’esposizione superi i LA, il datore di lavoro adotta misure in conformita` dell’articolo 5, paragrafo 2, a meno che la valutazione effettuata in conformita` dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3, dimostri che non sono superati i pertinenti VLE e che possono essere esclusi rischi per la sicurezza.
In deroga al primo comma, l’esposizione puo` superare:
a) i LA inferiori per i campi elettrici (allegato II, tabella B1), ove giustificato dalla prassi o dal processo, purche` non siano superati i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3), oppure
i) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2);
ii) siano evitate eccessive scariche di scintille e correnti di contatto (allegato II, tabella B3) attraverso le misure specifiche di protezione di cui all’articolo 5, paragrafo 6, nonche`
iii) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’articolo 6, lettera f);
b) i LA inferiori per i campi magnetici (allegato II, tabella B2), ove giustificato dalla prassi o dal processo, compreso nella testa e nel tronco, durante il turno di lavoro, purche` non siano superati i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3), oppure
i) il superamento dei VLE relativi agli effetti sensoriali sia solamente temporaneo;
ii) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2);
iii) siano adottate misure in conformita` dell’articolo 5, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei, ai sensi della lettera a) di tale paragrafo, nonche`
iv) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’articolo 6, lettera f).
4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, l’esposizione puo` superare:
a) i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A1) durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purche`:
i) il loro superamento sia solamente temporaneo;
ii) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tavola A1);
iii) siano state prese misure specifiche di protezione in conformita` dell’articolo 5, paragrafo 7;
iv) siano adottate misure in conformita` dell’articolo 5, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei, ai sensi della lettera b) di tale paragrafo, nonche`
v) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’articolo 6, lettera f);
b) i VLE relativi agli effetti sensoriali (allegato II, tabella A3 e allegato III, tabella A2) durante il turno di lavoro, ove giustificato dalla prassi o dal processo, purche`:
i) il loro superamento sia solamente temporaneo;
ii) non siano superati i VLE relativi agli effetti sanitari (allegato II, tabella A2 e allegato III, tabelle A1 e A3);
iii) siano adottate misure in conformita` dell’articolo 5, paragrafo 9, in caso di sintomi temporanei ai sensi della lettera a) di tale paragrafo, nonche`
iv) siano state fornite ai lavoratori informazioni sulle situazioni di cui all’articolo 6, lettera f).
CAPO II
OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
Articolo 4
Valutazione dei rischi e identificazione dell’esposizione
1. Nell’assolvere gli obblighi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, e all’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro valuta tutti i rischi per i lavoratori derivanti da campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e, se del caso, misura o calcola i livelli dei campi elettromagnetici ai quali sono esposti i lavoratori.
Fatti salvi l’articolo 10 della direttiva 89/391/CEE e l’articolo 6 della presente direttiva, tale valutazione puo` essere resa pubblica su richiesta, in conformita` della pertinente legislazione dell’Unione o nazionale. In particolare, qualora nel corso di tale valutazione siano trattati i dati personali dei lavoratori, la pubblicazione rispetta la direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche` alla libera circolazione di tali dati e le leggi nazionali degli Stati membri che recepiscono tale direttiva. A meno che non sussista un interesse pubblico prevalente alla divulgazione, le autorita` pubbliche in possesso di una copia della valutazione possono respingere una richiesta di accesso alla valutazione o di pubblicazione della stessa, qualora tale divulgazione pregiudichi la tutela degli interessi commerciali del datore di lavoro, compresi quelli relativi alla proprieta` intellettuale. I datori di lavoro possono rifiutare di divulgare o pubblicare la valutazione alle medesime condizioni, in conformita` della pertinente legislazione dell’Unione o nazionale.
2. Ai fini della valutazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, il datore di lavoro individua e valuta i campi elettromagnetici sul luogo di lavoro, tenendo conto delle pertinenti guide pratiche di cui all’articolo 14 e di altre norme od orientamenti pertinenti stabiliti dallo Stato membro interessato, incluse banche dati sull’esposizione. In deroga agli obblighi incombenti sul datore di lavoro a norma del presente articolo, il datore di lavoro ha inoltre diritto di tener conto, se del caso, dei livelli di emissione e di altri dati appropriati relativi alla sicurezza forniti per le attrezzature dal fabbricante o dal distributore, in conformita` del pertinente diritto dell’Unione, inclusa la valutazione dei rischi, ove applicabile alle condizioni di esposizione sul luogo di lavoro o sul luogo di installazione.
3. Se non e` possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione e` effettuata sulla base di misurazioni o calcoli. In tal caso la valutazione tiene conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprieta` elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo le buone prassi pertinenti.
4. La valutazione, la misurazione e il calcolo di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo sono programmati ed effettuati da servizi o persone competenti a intervalli idonei, tenendo conto degli orientamenti forniti a norma della presente direttiva e alla luce in particolare delle disposizioni relative alle competenze richieste (persone o servizi) e alla consultazione e alla partecipazione dei lavoratori di cui agli articoli 7 e 11 della direttiva 89/391/CEE. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di esposizione sono conservati in una forma rintracciabile idonea a consentirne la successiva consultazione, secondo la legislazione e la prassi nazionali.
5. In occasione della valutazione dei rischi a norma dell’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro presta particolare attenzione ai seguenti elementi:
a) i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA di cui all’articolo 3 e agli allegati II e III della presente direttiva;
b) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione nel corpo del lavoratore e nello spazio del luogo di lavoro;
c) eventuali effetti biofisici diretti;
d) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, segnatamente coloro che recano dispositivi medici impiantati attivi o passivi (quali stimolatori cardiaci) o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) e le lavoratrici incinte;
e) eventuali effetti indiretti;
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai campi elettromagnetici;
g) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 8;
h) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
i) altre informazioni disponibili pertinenti relative a salute e sicurezza;
j) sorgenti multiple di esposizione;
k) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.
6. Non e` necessario che la valutazione dell’esposizione sia effettuata nei luoghi di lavoro aperti al pubblico se e` gia` stata effettuata una valutazione in conformita` delle disposizioni relative alla limitazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici, se sono rispettate le restrizioni ivi specificate per i lavoratori e se sono esclusi i rischi per la salute e la sicurezza. Si ritiene che tali condizioni siano soddisfatte solo qualora le attrezzature destinate al pubblico siano utilizzate conformemente alla loro destinazione e alla normativa dell’Unione sui prodotti, che stabilisce livelli di sicurezza piu` rigorosi rispetto a quelli previsti dalla presente direttiva, e non sia utilizzata nessun’altra attrezzatura.
7. Il datore di lavoro deve essere in possesso di una valutazione dei rischi a norma dell’articolo 9, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/391/CEE e precisare quali misure devono essere adottate a norma dell’articolo 5 della presente direttiva. La valutazione dei rischi puo` includere i motivi per cui il datore di lavoro ritiene che la natura e l’entita` dei rischi connessi con i campi elettromagnetici non rendono necessaria una valutazione dei rischi piu` dettagliata. La valutazione dei rischi e regolarmente aggiornata, in particolare se vi sono stati notevoli mutamenti che potrebbero averla resa obsoleta, oppure se i risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 8 mostrano che essa e` necessaria.
Articolo 5
Disposizioni miranti a eliminare o a ridurre i rischi
1. Tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilita` di misure per controllare la produzione di campi elettromagnetici alla fonte, il datore di lavoro adotta le misure necessarie per garantire che i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo.
La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici si basa sui principi generali di prevenzione di cui all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 89/391/CEE.
2. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, qualora i pertinenti LA di cui all’articolo 3 e agli allegati II e III siano superati, a meno che la valutazione effettuata a norma dell’articolo 4, paragrafi 1, 2 e 3 dimostri che i pertinenti VLE non sono superati e che possono essere esclusi rischi relativi alla sicurezza, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che deve includere misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire esposizioni superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali, che tenga conto in particolare:
a) di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione ai campi elettromagnetici;
b) della scelta di attrezzature che emettano campi elettromagnetici meno intensi, tenuto conto del lavoro da svolgere;
c) delle misure tecniche per ridurre l’emissione dei campi elettromagnetici, incluso se necessario l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o di analoghi meccanismi di protezione della salute;
d) di misure appropriate di delimitazione e di accesso, quali segnali, etichette, segnaletica al suolo, barriere, al fine di limitare o controllare l’accesso;
e) in caso di esposizione a campi elettrici, delle misure e procedure volte a gestire le scariche di scintille e le correnti di contatto mediante strumenti tecnici e mediante la formazione dei lavoratori;
f) degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei sistemi, dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
g) della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro;
h) della limitazione della durata e dell’intensita` dell’esposizione; nonche`
i) della disponibilita` di adeguati dispositivi di protezione individuale.
3. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprenda misure tecniche e/o organizzative intese a prevenire qualsiasi rischio per i lavoratori esposti a rischi particolari e qualsiasi rischio dovuto a effetti indiretti di cui all’articolo 4.
4. Oltre a fornire le informazioni di cui all’articolo 6 della presente direttiva, il datore di lavoro, a norma dell’articolo 15 della direttiva 89/391/CEE, adatta le misure di cui al presente articolo alle esigenze dei lavoratori esposti a rischi particolari e, se del caso, alle valutazioni dei rischi individuali, in particolare per quanto riguarda i lavoratori che hanno dichiarato di essere muniti di dispositivi medici impiantati attivi o passivi, quali gli stimolatori cardiaci, o dispositivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) o le lavoratrici incinte che hanno informato il datore di lavoro della loro condizione.
5. Sulla base della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4, i luoghi di lavoro in cui e` probabile che i lavoratori siano esposti a campi elettromagnetici che superino i LA sono indicati con un’apposita segnaletica a norma degli allegati II e III e della direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE). Le aree in questione sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse e` limitato in maniera opportuna. Nel caso in cui l’accesso a tali aree sia adeguatamente ristretto per altri motivi e i lavoratori siano informati sui rischi derivanti dai campi elettromagnetici, non e` necessario installare segnaletica e restrizioni di accesso specifici per i campi elettromagnetici.
6. Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafo 3, lettera a), sono adottate misure di protezione specifiche, quali la formazione dei lavoratori a norma dell’articolo 6 e l’uso di strumenti tecnici nonche` la protezione individuale, per esempio la messa a terra degli oggetti di lavoro, il collegamento dei lavoratori con gli oggetti di lavoro (collegamento equipotenziale) nonche`, se del caso e a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l’uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE), l’impiego di scarpe isolanti, guanti e indumenti protettivi.
7. Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafo 3 bis, lettera a), sono adottate misure di protezione specifiche, quali il controllo dei movimenti.
8. I lavoratori non sono esposti a valori superiori ai VLE relativi agli effetti sanitari e ai VLE relativi agli effetti sensoriali a meno che non sussistano le condizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a) o c) o all’articolo 3, paragrafi 3 e 4. Allorche`, nonostante i provvedimenti presi dal datore di lavoro in applicazione della presente direttiva, i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali sono superati, il datore di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei VLE. Il datore di lavoro individua e registra le cause del superamento dei VLE relativi agli effetti sanitari e dei VLE relativi agli effetti sensoriali e modifica di conseguenza le misure di protezione e prevenzione per evitare un nuovo superamento. Le misure di protezione e prevenzione modificate sono conservate in una forma rintracciabile idonea per consentirne la successiva consultazione, secondo la legislazione e la prassi nazionali.
9. Nel caso in cui trovi applicazione l’articolo 3, paragrafi 3 e 4, nel caso in cui sia segnalata dal lavoratore la comparsa di sintomi temporanei, il datore di lavoro aggiorna, se necessario, la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione. I sintomi temporanei possono comprendere:
a) percezioni ed effetti sensoriali nel funzionamento del sistema nervoso centrale nella testa causati da campi magnetici che variano nel tempo; nonche`
b) effetti di campi magnetici statici, quali vertigini e nausea.
Articolo 6
Informazione e formazione dei lavoratori
Fatti salvi gli articoli 10 e 12 della direttiva 89/391/CEE, il datore di lavoro garantisce che i lavoratori che potrebbero essere esposti ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro e/o i loro rappresentanti ricevano le informazioni e la formazione necessarie in relazione al risultato della valutazione dei rischi di cui all’articolo 4 della presente direttiva, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione della presente direttiva;
b) all’entita` e al significato dei VLE e dei LA, nonche` ai possibili rischi associati e alle misure preventive adottate;
c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai campi elettromagnetici effettuati a norma dell’articolo 4 della presente direttiva;
e) alle modalita` per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
f) alla possibilita` di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel sistema nervoso centrale o periferico;
g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
i) ai lavoratori esposti a rischi particolari di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera d bis), e all’articolo 5, paragrafi 3 e 4, della presente direttiva.
Articolo 7
Consultazione e partecipazione dei lavoratori
La consultazione e la partecipazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti hanno luogo in conformita` dell’articolo 11 della direttiva 89/391/CEE.
CAPO III
DISPOSIZIONI VARIE
Articolo 8
Sorveglianza sanitaria
1. Ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce di qualunque effetto negativo per la salute imputabile all’esposizione a campi elettromagnetici, un’adeguata sorveglianza sanitaria e` effettuata a norma dell’articolo 14 della direttiva 89/391/CEE. La documentazione medica e la relativa disponibilita` sono garantite in conformita` del diritto e/o delle prassi nazionali.
2. Conformemente alle legislazioni e prassi nazionali, i risultati della sorveglianza sanitaria sono conservati in forma idonea per consentirne la consultazione in un momento successivo nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza. I singoli lavoratori hanno, su richiesta, accesso ai loro dati medici personali.
Nel caso in cui un lavoratore segnali effetti indesiderati o inattesi sulla salute oppure in cui sia rilevata un’esposizione superiore ai VLE, il datore di lavoro garantisce che un controllo medico o una sorveglianza sanitaria individuale adeguati siano fornite al lavoratore o ai lavoratori interessati, conformemente alla legislazione e alla prassi nazionali.
La possibilita` di sottoporsi a tale controllo o sorveglianza e` messa a disposizione durante le ore scelte dal lavoratore e i relativi costi non sono a carico di quest’ultimo.
Articolo 9
Sanzioni
Gli Stati membri prevedono l’applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.
Articolo 10
Deroghe
1. In deroga all’articolo 3, ma fatto salvo l’articolo 5, paragrafo 1, si applicano le seguenti disposizioni:
a) l’esposizione puo` superare i VLE se e` connessa all’installazione, al controllo, all’uso, allo sviluppo, alla manutenzione degli apparecchi per la risonanza magnetica (RMI) per i pazienti nel settore sanitario o alla ricerca correlata, purche` siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i) la valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono superati;
ii) tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative;
iii) le circostanze giustificano debitamente il superamento del VLE;
iv) si e` tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e
v) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti dagli effetti nocivi per la salute e dai rischi per la sicurezza, assicurando in particolare che siano seguite le istruzioni per l’uso in condizioni di sicurezza fornite dal fabbricante ai sensi della direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici;
b) gli Stati membri possono autorizzare l’attuazione di un sistema di protezione equivalente o piu` specifico per il personale che lavora presso impianti militari operativi o che partecipa ad attivita` militari, ivi compreso a esercitazioni militari internazionali congiunte, purche` si evitino gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza;
c) gli Stati membri possono autorizzare, in circostanze debitamente giustificate e soltanto per il periodo in cui rimangano tali, il superamento temporaneo dei VLE in settori specifici o per attivita` specifiche che esulino dall’ambito di applicazione delle lettere a) e b). Ai fini della presente disposizione per “circostanze debitamente giustificate” si intendono circostanze che soddisfino le seguenti condizioni:
i) la valutazione del rischio effettuata conformemente all’articolo 4 ha dimostrato che i VLE sono superati;
ii) tenuto conto dello stato dell’arte, sono state applicate tutte le misure tecniche e/o organizzative;
iii) si e` tenuto conto delle caratteristiche del luogo di lavoro, delle attrezzature di lavoro o delle pratiche di lavoro, e
iv) il datore di lavoro dimostra che i lavoratori sono sempre protetti contro gli effetti nocivi per la salute e i rischi per la sicurezza, avvalendosi in particolare di norme e orientamenti comparabili, piu` specifici e riconosciuti a livello internazionale.
2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni deroga ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), e indicano la relativa giustificazione nella relazione di cui all’articolo 15.
Articolo 11
Modifiche tecniche degli allegati
1. Alla Commissione e` conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12 riguardo alle modifiche degli allegati o quelle di natura puramente tecnica, al fine di:
a) tener conto dell’adozione di regolamenti e direttive in materia di armonizzazione tecnica e standardizzazione riguardanti la progettazione, la costruzione, la fabbricazione o la realizzazione di attrezzature e/o luoghi di lavoro;
b) tener conto del progresso tecnico, dell’evoluzione delle norme o specifiche piu` pertinenti e delle nuove conoscenze scientifiche relative ai campi elettromagnetici;
c) adeguare i LA qualora esistano nuovi dati scientifici e purche` i datori di lavoro continuino a essere vincolati dai VLE esistenti menzionati negli allegati II e III.
2. Alla Commissione e` conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 12, al fine di inserire nell’allegato II gli orientamenti dell’ICNIRP per limitare l’esposizione ai campi elettrici indotti dal movimento del corpo umano in un campo magnetico statico e da campi magnetici che variano nel tempo al di sotto di 1 Hz, non appena essi siano disponibili.
3. Qualora, in caso di modifiche di cui ai paragrafi 1 e 2, imperativi motivi d’urgenza lo richiedano, la procedura di cui all’articolo 13 si applica agli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo.
Articolo 12
Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati e` conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 11 e` conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 29 giugno 2013. La Commissione elabora una relazione sulla delega di poteri al piu` tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere e` tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al piu` tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 11 puo` essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validita` degli atti delegati gia` in vigore.
4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne da contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
5. L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 11 entra in vigore solo se ne il Parlamento europeo ne il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso e` stato loro notificato, o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine e` prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 13
Procedura d’urgenza
1. Gli atti delegati adottati ai sensi del presente articolo entrano in vigore immediatamente e si applicano finche non siano sollevate obiezioni conformemente al paragrafo 2. La notifica dell’atto delegato al Parlamento europeo e al Consiglio illustra i motivi del ricorso alla procedura d’urgenza che devono riguardare la salute e la protezione dei lavoratori.
2. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato secondo la procedura di cui all’articolo 12, paragrafo 5. In tal caso, la Commissione abroga l’atto immediatamente a seguito della notifica della decisione con la quale il Parlamento europeo o il Consiglio hanno sollevato obiezioni.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Guida pratica
Al fine di agevolare l’attuazione della presente direttiva, la Commissione mette a disposizione guide pratiche non vincolanti almeno sei mesi prima del 1 luglio 2016. Tali guide devono riferirsi, in particolare, alle questioni seguenti:
a) la determinazione dell’esposizione tenendo conto delle norme europee o internazionali appropriate, ivi compresi:
. i metodi di calcolo per la valutazione dei VLE,
. la media spaziale dei campi elettrici e magnetici esterni,
. orientamenti per il trattamento delle incertezze di misurazione e di calcolo,
b) orientamenti per la dimostrazione della conformita` in relazione a tipi particolari di esposizione non uniforme in situazioni specifiche, sulla base di una dosimetria consolidata;
c) la descrizione del “metodo del picco ponderato” per i campi di bassa frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza per i campi di alta frequenza;
d) l’effettuazione della valutazione del rischio e, per quanto possibile, la messa a disposizione di tecniche semplificate, tenendo conto in particolare delle esigenze delle PMI;
e) le misure intese a evitare o ridurre i rischi, incluse misure specifiche di prevenzione, in funzione del livello di esposizione e delle caratteristiche del luogo di lavoro;
f) la definizione di procedure di lavoro documentate nonche` di misure specifiche di informazione e di formazione per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici nel corso di attivita` correlate alla RMI e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a);
g) la valutazione delle esposizioni nella gamma di frequenza compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora si debba tenere conto degli effetti termici e non termici;
h) orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro in conformita` dell’articolo 8, paragrafo 2.
La Commissione opera in stretta collaborazione con il Comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro. Il Parlamento europeo e` tenuto informato.
Articolo 15
Riesame e relazioni
Tenendo conto dell’articolo 1, paragrafo 4, la relazione sull’attuazione pratica della presente direttiva e` redatta in conformita` con l’articolo 17 bis della direttiva 89/391/CEE.
Articolo 16
Recepimento
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1 luglio 2016.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalita` di effettuazione di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 17
Abrogazione
1. La direttiva 2004/40/CE e` abrogata a decorrere dal 29 giugno 2013.
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza che figura all’allegato IV.
Articolo 18
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 19
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
[1] Riportata in appendice all.A)
[2] Riportata in appendice all. B)
[3] Riportata in appendice all. C)